Elezioni del 8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo del Parlamento Europeo

Dettagli della notizia

Elezioni del 8 e 9 giugno 2024

Data:

24 Aprile 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

L’8 e 9 giugno 2024 si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo.

SI POTRA’ VOTARE IN ENTRAMBE LE GIORNATE:

SABATO 8 GIUGNO DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 23:00;
DOMENICA 9 GIUGNO DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 23:00.

Il manifesto di convocazione dei comizi elettorali

Il voto per il rinnovo del Parlamento Europeo

Le elezioni europee del 2024 si terranno nei 27 stati membri dell’Unione europea tra il 6 e il 9 giugno, come deciso unanimemente dal Consiglio dell’Unione europea. Tutti i Paesi inizieranno però lo spoglio dei voti alle 23.00 del 9 giugno, in modo tale da rendere lo scrutinio una procedura simultanea in tutta l’Unione. Le elezioni europee del 2024 rappresenteranno la decima tornata elettorale per il Parlamento europeo. Il primo voto risale al 1979.

La legge elettorale italiana per il Parlamento europeo, L. n.18/1979, disciplina il sistema elettorale per l’elezione dei rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo.

Circoscrizioni

Il territorio nazionale italiano è suddiviso in 5 circoscrizioni plurinominali assegnatarie di un numero di seggi variabili a seconda della popolazione. Ogni circoscrizione comprende molteplici regioni, secondo il seguente elenco:

Italia nord-occidentale (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia);
Italia nord-orientale (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna);
Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria);
Italia insulare (Sicilia, Sardegna).
Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all’Italia nel Parlamento europeo (nella legislatura 2004-2009 erano 78, nella legislatura 2009-2014 sono scesi a 72, erano 73 nelle legislature dal 2014 al 2024, e saranno 76 nella prossima legislatura), e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, risultante dell’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Secondo il decreto del 1º aprile 2009, l’assegnazione teorica (vedi sotto) dei seggi alle circoscrizioni è la seguente:

I. Italia nord-occidentale: 20
II. Italia nord-orientale: 15
III. Italia centrale: 15
IV. Italia meridionale: 18
V. Italia insulare: 8

Presentazione delle liste e sottoscrizioni (elezioni europee)

La L. n. 65/2014 impone che le liste siano presentate tra il 40° ed il 39° giorno prima della data delle elezioni. Esse vanno accompagnate da un numero tra 30.000 e 35.000 sottoscrizioni, con almeno il 10% raccolte in ognuna delle 5 circoscrizioni. Sono esentati dalla raccolta delle firme le liste dei gruppi politici presenti in Parlamento o che abbiano eletto almeno un parlamentare alla Camera o che abbiano eletto un rappresentante nelle precedenti elezioni europee con proprio simbolo o all’interno di un simbolo composito.

Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature. Clicca qui

Il sistema di voto

La legge in oggetto, salvo la citata modifica del 2009, è improntata ad un principio proporzionale ancor più perfetto di quello della legge elettorale per la Camera in vigore nel 1979, e alla quale essa si ispirava.

Il calcolo dei seggi attribuiti ad ogni lista avviene semplicemente a livello centrale nel collegio unico nazionale, per tramite del metodo Hare-Niemeyer dei quozienti naturali e dei più alti resti. Determinato il numero di seggi spettanti ad ogni partito, gli stessi vengono suddivisi fra le singole liste circoscrizionali con lo stesso principio proporzionale puro: ne consegue il ruolo meramente procedurale delle circoscrizioni, e la possibilità della variazione del numero complessivo dei rappresentanti delle singole ripartizioni.

Sempre secondo il modello politico vigente nel 1979, tale legge prevede il voto di preferenza plurimo per i candidati della lista: ogni elettore può esprimere il proprio gradimento fino a tre candidati, e gli stessi vengono proclamati eletti, nel limite degli scranni ottenuti da ogni lista circoscrizionale, secondo la graduatoria di consensi ottenuta. Le preferenze vanno espresse a candidati di genere diverso, pena l’annullamento della terza preferenza. Nel caso fossero presenti nella medesima lista candidati con uguale cognome, va obbligatoriamente segnato sulla scheda anche il nome di colui al quale si desidera offrire la preferenza.

Il voto è permesso ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto il 18º anno di età e che sia iscritto nelle liste elettorali. Sono anche elettori i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che, a seguito di formale richiesta presentata entro 90 giorni dalla elezione, abbiano ottenuto l’iscrizione nella lista elettorale del comune italiano di residenza.

Gli elettori italiani residenti all’estero in un paese dell’Unione europea possono partecipare alle elezioni del Parlamento europeo con tre modalità alternative:

scegliendo di votare la scheda nazionale del paese estero in cui si trovano (in tal caso devono formalizzare la richiesta e vengono inclusi nell’elenco del comune estero di residenza); oppure
recandosi in Italia; oppure
recandosi presso il consolato italiano di competenza: in questo caso viene consegnata all’elettore la scheda di una delle cinque circoscrizioni elettorali europee in Italia.
Potranno inoltre votare – solo per corrispondenza – dipendenti pubblici, ricercatori e militari anche se residenti al di fuori dell’Unione europea.

Per essere eletto al Parlamento europeo come membro della delegazione italiana, occorre aver compiuto 25 anni entro il giorno delle elezioni. Sono anche eleggibili cittadini degli altri Stati membri dell’Unione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalle leggi italiane e che non siano decaduti da tale diritto nel loro Stato membro di origine.

Affluenze e risultati elettorali
Clicca qui (non attivo)

Dichiarazione di disponibilità ad assumere incarico di scrutatore presso i seggi
Leggi

Aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale esclusivamente per l’immediato rilascio delle certificazioni elettorali
Sabato 27 aprile e Domenica 28 aprile 2024 dalle ore 08:45 alle ore 11:45
Lunedì 29 aprile 2024 dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00
Martedì 30 aprile 2024 dalle ore 08:00 alle ore 20:00
Mercoledì 1° maggio 2024 dalle ore 08:00 alle ore 20:00
Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione
Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”.

A tal fine, tra il 30 aprile e il 20 maggio 2024(cioè tra il 40° e il 20° giorno antecedente quello della votazione), l’elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, i seguenti documenti:

una dichiarazione in cui si attesti la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio con l’indicazione dell’l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico;
copia della tessera elettorale;
idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.
Fac simile dichiarazione

Esercizio di voto studenti fuori sede
In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo per l’anno 2024 è stata introdotta la disciplina sperimentale per l’esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede.

Gli elettori che per motivi di studio si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune di iscrizione alle liste elettorale per un periodo di almeno tre mesi (nel quale ricade la data delle elezioni) sono ammessi a votare fuori sede.

Sono previste due modalità di esercizio del voto fuori sede:

Se il Comune di temporaneo domicilio è ubicato nella medesima circoscrizione elettorale del Comune di residenza, gli studenti fuori sede votano nelle sezioni ordinarie del comune di temporaneo domicilio
Se il Comune di temporaneo domicilio è ubicato in una circoscrizione elettorale diversa da quella a cui appartiene il comune di residenza, gli studenti votano presso sezioni speciali istituite nei capoluoghi di regione alla quale appartiene il comune di temporaneo domicilio
Per poter esercitare il voto fuori sede gli interessati devono presentare al comune di iscrizione elettorale apposita domanda (modello di domanda) corredata da:

Copia di un documento di identità in corso di validità
Copia della tessera elettorale personale
Documentazione attestante l’iscrizione presso l’istituzione universitaria, scolastica o formativa
La domanda deve essere inoltrata personalmente dall’interessato o tramite persona delegata ovvero inviata all’indirizzo comune.arcore@pec.regione.lombardia.it entro e non oltre domenica 5 maggio 2024.

La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime modalità entro mercoledì 15 maggio 2024.

Per l’ammissione al voto fuori sede lo studente dovrà esibire un documento di identità, la tessera elettorale e l’attestazione rilasciata dal comune di temporaneo domicilio o dal comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di domicilio)

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Elettorale.

Elettori temporaneamente all’estero per motivi di studio o di lavoro
I cittadini italiani e i familiari con essi conviventi temporaneamente all’estero (in un Paese membro dell’Unione europea) per motivi di studio o lavoro possono votare presso i seggi elettorali istituiti presso gli uffici consolari o ambasciate presentando apposita domanda indirizzata al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
La domanda dovrà pervenire al Consolato competente per il luogo del temporaneo domicilio entro il 21 marzo 2024.

Maggiori informazioni potranno essere richieste alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi dell’Unione.

Il modulo

Esercizio del diritto di voto per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia da parte dei cittadini dell’Unione europea residenti In Italia

In occasione delle prossime elezioni del Parlamento europeo, che in Italia si svolgeranno l’8 e il 9 giugno 2024, i cittadini dell’Unione europea residenti in Italia – che volessero esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia – devono presentare al sindaco del comune di residenza domanda di iscrizione nell’apposita lista aggiunta entro l’11 marzo 2024.

L’istanza non deve essere presentata dai cittadini dell’Unione che siano stati già iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni europee e che non abbiano revocato tale iscrizione.
L’eventuale trasferimento di residenza in altri comuni italiani di cittadini UE già iscritti determina l’iscrizione d’ufficio nelle liste aggiunte del comune di nuova residenza.

Per agevolare gli interessati, il Ministero dell’interno ha predisposto un modulo compilabile.
Tale modello, una volta compilato e stampato, dovrà essere completato con la firma autografa e dovrà essere inviato, o consegnato a mano, al sindaco del comune di residenza entro l’11 marzo 2024.

Gli elettori UE, cittadini dei seguenti Stati:
Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Cipro (CP),Germania (DE), Danimarca (DK), Estonia (EE), Spagna (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Grecia (GR), Croazia (HR), Ungheria (HU), Irlanda (IE), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Svezia (SE), Slovenia (SI) e Slovacchia (SK), potranno utilizzare un modello bilingue (italiano e lingua di origine).

Il modulo

Il manifesto tradotto in tre lingue (francese, inglese e tedesco)

Ultimo aggiornamento: 24/04/2024, 09:29

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